Nissoli (PI): la politica lavori per una scuola che sia inclusiva
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Aprile 15, 2014Commissione Affari esteri – 9 aprile 2014
Relatrice on. FitzGerald Nissoli
Colleghi deputati, il protocollo che esaminiamo, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2008 ed aperto alla firma degli Stati nel settembre dell’anno successivo, costituisce un ulteriore fondamentale elemento dell’architettura giuridica posta a salvaguardia dei diritti umani delineata a livello internazionale, poiché si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti economici, sociali e culturali (sui quali, in questo particolare frangente storico, è crescente l’attenzione a livello internazionale), garantendo i medesimi meccanismi di protezione già previsti per i diritti civili e politici.
Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – al pari del coevo Patto internazionale sui diritti civili e politici – è un trattato dell’ONU, nato dall’esperienza della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottato nel 1966 ed entrato in vigore nel gennaio 1978.
Ricordo che tra i princìpi fondamentali sanciti dal Patto figura il diritto all’autodeterminazione dei popoli, (art. 1), il divieto di discriminazione (art. 2), la parità fra uomo e donna (art. 3), l’inderogabilità dei diritti definiti dal Patto (art. 4 e 5), il diritto al lavoro (art. 6), il diritto ad un’equa retribuzione (art. 7), il diritto di libertà sindacale ed il diritto di sciopero (art. 8), il diritto alla sicurezza sociale (art. 9), la protezione della famiglia e della donna lavoratrice (art. 10), il “diritto alla libertà dalla fame” (art. 11), il diritto all’istruzione (art. 13), la libertà di ricerca scientifica e dell’attività creativa (art. 15).
Diversamente dal Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali non prevedeva in origine nessuno specifico comitato di controllo. Solo nel 1985 il Consiglio economico e Sociale delle Nazioni Unite decise di istituire il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), composto da 18 esperti indipendenti incaricati di monitorare l’implementazione del Patto da parte degli Stati, analizzando i rapporti periodici che questi ultimi sono tenuti a preparare ai sensi della parte IV, artt. 16-25 del Patto.
Il 10 dicembre 2008, al termine delle celebrazioni per il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’Assemblea Generale ha adottato all’unanimità, il Protocollo opzionale al nostro esame che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto.
Il Protocollo impegna gli Stati a riconoscere la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni provenienti da individui, o gruppi di individui, che si reputano vittime di violazioni di uno o più diritti sanciti nel Patto.
Il Protocollo, inoltre, attribuisce altre competenze al Comitato, tra le quali, quella di ricevere e considerare comunicazioni inter-statali; richiedere ad uno Stato di adottare misure urgenti, in circostanze di eccezionale gravità, per impedire danni irreparabili per le vittime di presunte violazioni; in caso di violazioni grave e sistematiche, predisporre una missione di inchiesta sul campo.
Particolare rilievo assume la procedura delineata dall’art. 8 per l’esame delle comunicazioni da parte del Comitato che può avvalersi, oltre a tutta la documentazione ricevuta, anche di quella proveniente da altri organismi o meccanismi delle Nazioni Unite, da organizzazioni internazionali e regionali, nonché di osservazioni e commenti dello Stato Parte interessato.
Nell’esaminare le comunicazioni, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto (articolo 8).
Esaminata la comunicazione, il Comitato invia le proprie osservazioni e, eventualmente, le proprie raccomandazioni alle Parti interessate, attendendo dallo Stato Parte, entro i successivi sei mesi, indicazioni sulle misure adottate. In questa fase, il Comitato può invitare lo Stato Parte a far pervenire ulteriori informazioni utili, anche in occasione della presentazione dei successivi rapporti periodici dello Stato Parte ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto (articolo 9).
Rilevo altresì che gli speciali meccanismi introdotti dagli articoli 10 (comunicazioni interstatali) ed 11 (procedure di inchiesta) del Protocollo, sono esperibili solo nei confronti degli Stati che abbiano riconosciuto, con dichiarazione esprimibile (e revocabile) in qualsiasi momento, la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni e informazioni previste dai predetti articoli. Parimenti, la procedura descritta dall’articolo 14 (assistenza tecnica e cooperazione internazionale) prevede il necessario consenso dello Stato Parte interessato.
Segnalo conclusivamente l’esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimenti di ratifica di un accordo, che il nostro Paese ha fortemente sostenuto, anche attraverso l’adesione ad un “Gruppo degli Stati amici del Protocollo” e che ha sottoscritto nel settembre 2009.