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Luglio 16, 2015ROMA aise – È scaduta il 3 giugno scorso la campagna di verifica di esistenza in vita che Citibak avvia ogni anno presso i pensionati italiani all’estero.
Come ogni anno, nei mesi estivi viene data la possibilità a quanti non avessero adempiuto di “rimediare” riscuotendo la pensione allo sportello.
A spiegare come e quando è la Direzione Centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie dell’Inps, con il messaggio di ieri, 14 luglio, firmato dal Direttore generale Cioffi.
Nel messaggio si spiega che già all’avvio della campagna, nel dare le sue istruzioni, l’Inps aveva previsto che “nel caso in cui l’andamento dei rientri delle attestazioni di esistenza in vita facesse ritenere che non tutti i pensionati erano stati in condizione di assolvere all’adempimento entro il termine, sarebbe stata valutata la possibilità di localizzare agli sportelli del “Partner d’appoggio” della banca affidataria del servizio (cioè Citibank – ndr), per la riscossione personale da parte del beneficiario, i pagamenti delle rate di luglio e di agosto delle pensioni intestate ai soggetti che non avevano fatto pervenire la prova di esistenza in vita entro il termine ordinario del 3 giugno 2015”.
Tenuto conto dell’andamento della verifica, “la localizzazione allo sportello è stata disposta per il pagamento della sola rata di luglio delle pensioni intestate ai soggetti che non hanno fatto pervenire la prova di esistenza in vita entro il termine ordinario”.
Nel messaggio, l’Inps precisa che “per avvertire questi pensionati della possibilità di riscuotere la pensione allo sportello, Citibank ha inviato una comunicazione personalizzata secondo il modello già in uso per i pensionati che riscuotono ordinariamente la pensione in tale modalità, con l’indicazione del Money Transfert Control Number (MTCN). Nel caso in cui il pensionato non dovesse ricevere tale comunicazione, potrà ottenere le informazioni necessarie e il codice MTCN contattando il servizio clienti di Citibank”.
Per facilitare la riscossione da parte dei pensionati, anche le strutture territoriali dell’Inps “sono invitate a curare il presidio dei canali di comunicazione per fornire l’assistenza necessaria a chi non dovesse ricevere la comunicazione”.
Riscuotere la pensione allo sportello entro il 21 luglio (dunque in tempo utile per la predisposizione delle rate di agosto da parte di Citibank) “costituirà prova dell’esistenza in vita e per le successive rate saranno ripristinate le modalità di pagamento ordinarie”, cioè con l’accredito sul conto.
Passato anche il 21 luglio, Citibank sospenderà i pagamenti che “potranno essere ripristinati solo a seguito della produzione di adeguata prova dell’esistenza in vita da parte dei soggetti interessati, sia in forma cartacea che attraverso la riscossione personale”.
Questo perché “malgrado la sospensione della pensione, la rata di luglio resterà disponibile presso gli sportelli del “Partner d’appoggio” fino al 24 settembre e pertanto il pensionato fino a quella data avrà ancora la possibilità di riscuotere la pensione e dimostrare in questo modo di essere in vita”.
Riassumendo, nel caso in cui il pagamento in contanti della rata di luglio sia incassato dopo il 21 luglio 2015, il ripristino dei pagamenti della pensione avverrà così:
– se la riscossione della rata di luglio avverrà fra il 22 luglio e il 19 agosto 2015, il ripristino dei pagamenti delle pensioni avverrà a partire del rateo di settembre 2015;
– se la riscossione della rata di luglio avverrà fra il 20 agosto e il 19 settembre 2015, il ripristino dei pagamenti delle pensioni avverrà a partire del rateo di ottobre 2015;
– se la riscossione della rata di luglio avverrà fra il 20 settembre e il 24 settembre 2015, il ripristino dei pagamenti delle pensioni avverrà a partire dal rateo di novembre 2015.
Nel caso in cui il pagamento in contanti della rata di luglio sia incassato dopo il 21 luglio 2015, allora, chiarisce l’Inps, “il pensionato chiederà la riemissione delle rate eventualmente non pagate in quanto sospese alla struttura INPS che gestisce la pensione, la quale potrà disporre il pagamento solo previa verifica dell’avvenuto accertamento dell’esistenza in vita da parte della banca”. (aise)