Cesare Sassi a Miami – I Popolari per l’Italia dalla vostra parte
Febbraio 10, 2014EMIGRAZIONE, NISSOLI(PI): Popolari per l'Italia vicini agli italiani all'estero
Febbraio 11, 2014ROMA aise – È stata assegnata alle Commissioni riunite Affari esteri e Cultura la proposta di legge dell’on. Fucsia Nissoli (Pi) “Princìpi generali concernenti l’informazione italiana per l’estero e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di produzione e trasmissione di programmi realizzati presso le comunità italiane all’estero”.
Il testo, sottoscritto da molti deputati tra cui gli eletti all’estero Bueno (Misto) e Fedi (Pd) inizierà l’iter dalla sede referente per poi essere sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Trasporti, Attività produttive e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Obiettivo della proposta di legge, spiega Nissoli, quello di “stabilire i princìpi generali ai quali il Governo e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (Radiotelevisione italiana – RAI Spa) devono attenersi al fine di migliorare la comunicazione «da» e «per» le comunità italiane all’estero: intende soprattutto modificare l’articolo 45, comma 2, rubricato «Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo», del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui non prevede per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l’obbligo di dedicare una quota minima della programmazione nazionale proveniente dai cittadini e dalle comunità italiane residenti all’estero, cosiddetta “informazione di ritorno””.
Il testo, sottolinea la deputata eletta in Nord America, “si pone in linea con il principio fondamentale enunciato dall’articolo 3 della Costituzione, di realizzare le migliori condizioni di eguaglianza tra i cittadini, ovunque essi risiedono, e la conseguente rimozione, ove possibile, di tutte le situazioni che in qualsiasi modo contrastano con tale principio. È un dato di fatto che i cittadini italiani residenti all’estero si trovano in una situazione obiettivamente svantaggiata rispetto a quelli residenti in Italia, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla vita sociale e politica del Paese”.
Cinque gli articoli che compongono la proposta di legge.
“Art. 1. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge la produzione e la programmazione di contenuti radiotelevisivi indirizzati agli utenti italiani all’estero sono definite «informazione italiana per l’estero». La produzione e la programmazione di contenuti radiotelevisivi realizzati nel mondo presso le comunità italiane all’estero e trasmessi in Italia sono, altresì, definite «informazione di ritorno».
Art. 2. (Princìpi generali).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dello stretto legame tra le comunità italiane all’estero e le rispettive regioni di provenienza e organizzazioni di cittadini italiani residenti all’estero, promuove un sistema integrato di coordinamento delle risorse economiche destinate all’informazione italiana per l’estero.
2. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, all’articolo 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri della programmazione ai quali attenersi nelle convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti analoghi al fine di tenere conto delle esigenze delle comunità italiane all’estero».
Art. 3. (Informazione italiana per l’estero).
1. Nella definizione dei contenuti della programmazione per l’estero della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro dello sviluppo economico, nel fissare le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al comma 4 dell’articolo 45 del testo unico, tengono conto delle proposte delle associazioni degli italiani all’estero e delle realtà regionali al fine di promuovere il «sistema Italia» attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, delle eccellenze italiane, delle iniziative culturali e imprenditoriali e delle concrete possibilità di interscambio economico-sociale con le comunità italiane all’estero e, in particolare, con i giovani che ne fanno parte.
2. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 45 del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Tale società garantisce la trasmissione di contenuti originali relativi alle attività istituzionali, nazionali e regionali, e, più in generale, di contenuti finalizzati a valorizzare gli aspetti socio-economici, culturali e territoriali dell’Italia, per una quota non inferiore al 20 per cento della programmazione, con particolare attenzione all’informazione di servizio relativa a borse di studio delle regioni e di altri enti locali destinate ai giovani residenti all’estero, alla possibilità di studio e di formazione a tutti i livelli, alle opportunità concrete di interscambio, alle possibilità di lavoro, nonché di investimento, di promozione e di sviluppo delle attività economiche e del turismo».
Art. 4. (Contenuti radiotelevisivi dell’informazione di ritorno).
1. Al fine di favorire la piena e concreta partecipazione dei cittadini italiani residenti all’estero alla vita politica e sociale del Paese e di agevolare la conoscenza delle attività culturali, scientifiche ed economiche degli italiani all’estero, dopo il comma 5 dell’articolo 45 del testo unico è aggiunto il seguente:
«5-bis. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la produzione e la diffusione sulle reti nazionali, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e sulle reti dedicate alle trasmissioni rivolte alle comunità italiane all’estero, di contenuti radiotelevisivi originali provenienti dalle comunità di cittadini italiani residenti all’estero per una percentuale non inferiore al 5 per cento delle rispettive programmazioni. In particolare, sulle reti nazionali, i contenuti di cui al presente comma possono essere inseriti nei programmi contenitori».
Art. 5. (Osservatorio nazionale dell’informazione italiana per l’estero).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale dell’informazione italiana per l’estero, con il compito di monitorare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di individuare adeguate strategie di promozione dei prodotti radiotelevisivi dell’informazione italiana per l’estero e dell’informazione di ritorno, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge e dell’articolo 45 del testo unico, come da ultimo modificato dal citato articolo 3, comma 2, e dall’articolo 4 della presente legge”.
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Ciao!